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Effettività della tutela giurisdizionale

Scritto da: Medea Bertolani

 

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale*

All’interno di passaggi divenuti di storica importanza, la Corte Costituzionale ha più volte sottolineato come la Carta Fondamentale assegni all’art. 24 della Costituzione (‘Cost.’, da qui in avanti) la funzione di assicurare la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi attraverso il giudizio. Tale assunto, ribadito nell’art. 111 Cost., può essere utilizzato sia quale criterio di integrazione e di correzione del diritto vigente sia come canone di interpretazione dello stesso.

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale viene, così, correlato al diritto del ricorrente ad ottenere dal giudice una pronuncia di merito sulla fondatezza della domanda da lui proposta. Pertanto, le disposizioni processuali sono strumentalmente rivolte al conseguente provvedimento di merito.

Affrontare un’analisi sulla tematica dell’effettività della tutela significa fare riferimento alla presenza di un diritto ad un rimedio effettivo, che valorizzi il noto principio chiovendiano in virtù del quale il processo deve attribuire al titolare di una situazione soggettiva “tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire” (Chiovenda, 1935).

Del resto, il vigente codice di procedura civile, nel disciplinare le questioni di rito, si ispira al principio secondo cui le norme processuali non sono fine a sé stesse, ma funzionali a garantire una migliore qualità della decisione di merito. Il tutto, senza sacrificare il diritto alle parti di ottenere una risposta in relazione al bene della vita oggetto della contestazione (Scarselli, 2000; Punzi, 2010; Cappelletti e Vigoriti, 1971). Ne consegue che al principio di effettività della tutela giurisdizionale non può essere attribuito un contenuto formale o astratto, in termini di mera possibilità o libertà di agire in giudizio. Viceversa, esso costituisce l’essenza e il senso stesso del diritto di azione.

Il legislatore, infatti, ispirandosi al principio in esame, ha predisposto mezzi di attuazione e di realizzazione della tutela giurisdizionale accessibili a chiunque, in grado di garantire una pronuncia di merito sulla fondatezza o meno della domanda.

È opportuna una precisazione. Il codice del processo civile, così come licenziato nel 1940, è privo di un espresso riferimento al principio di effettività della tutela giurisdizionale (Pagni, 2016). Tuttavia, è pacificamente riconosciuto l’interesse della parte ad una forma di tutela quale ratio sottesa al principio in esame, pur se nei limiti della massima strumentalità tra diritto processuale e diritto sostanziale. Tale assunto spiega la previsione del principio di atipicità della tutela che affianca quello dell’atipicità dell’azione, ricavabili dall’art. 24 Cost.

 

Tutela giurisdizionale e giusto processo

Come anticipato, il diritto all’attuazione della tutela giurisdizionale è strettamente connesso al principio del giusto processo e della ragionevole durata, consacrati nell’art. 111 Cost.. In particolare, la Consulta evidenzia che “[...] il giusto processo civile viene celebrato non già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali tra le parti, ma per rendere pronuncia di merito rescrivendo chi ha torto e chi ha ragione: il processo civile deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell’azione in senso sostanziale di chiovendiana memoria, né deve, nei limiti del possibile esaurirsi nella discettazione dei presupposti processuali, e per evitare che ciò si verifichi deve operare il giudice”.

Più precisamente, il diritto di accesso al giudice rappresenta l’antecedente logico del principio di effettività, mentre quello della ragionevole durata il profilo successivo a tenore del quale la durata del processo non deve risolversi in danno all’attore (Oriani, 2008). Pertanto, ogni lesione al principio di effettività della tutela giurisdizionale si riflette nel nocumento al diritto al giusto processo e ai suoi corollari applicativi, quali la ragionevole durata e la sua strumentalità rispetto ai caratteri sostanziali del contenzioso. Emerge, così, una coincidenza di prospettive che coinvolge il concetto di effettività della tutela e l’efficienza della giurisdizione.

Eppure, le due istanze entrano in contrasto di frequente, se si considera che l’effettività opera maggiormente sul versante dell’interesse individuale, mentre l’efficienza parte da una prospettiva generale. Tale antinomia è particolarmente evidente nei casi in cui il legislatore, ispirandosi al rilievo per cui la giustizia è una risorsa limitata, ricerchi soluzioni che migliorano il funzionamento del processo rendendolo sì più celere, ma in danno all’aspettativa di un soggetto di poter accedere ad una tutela giudiziale “incondizionata”.

Orbene, l’illustrata tensione che caratterizza il rapporto complementare, ma al tempo stesso contrapposto, tra effettività ed efficienza, è fonte di ispirazione delle ultime tendenze del legislatore, impegnato a bilanciare l’interesse individuale con la prospettiva collettiva soprattutto con riguardo al processo civile. La situazione attuale, inoltre, costringe l’interprete a ridisegnare i confini di storici principi, quali il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., alla luce dei più recenti orientamenti pretori, in considerazione anche del divieto dell’abuso del processo.

Non vi è dubbio che il procedimento giurisdizionale rappresenta il luogo principale ed irrinunciabile, fra i sistemi di risoluzione delle controversie, all’interno del quale richiedere la definizione delle liti con la garanzia dell’effettività dei diritti.

La funzione giurisdizionale, infatti, costituisce (insieme alla funzione legislativa e amministrativa) uno dei poteri istituzionali propri di un moderno Stato di diritto il cui compito è quello di offrire ai cittadini un sistema in grado di assicurare la difesa e l’esecuzione coercitiva delle posizioni soggettive violate (Carnelutti, 1936; Calamandrei, 1943). Del resto, è dalla Costituzione stessa che viene alla luce come la tutela giurisdizionale dei diritti soggetti (ma anche degli interessi legittimi) trovi il suo naturale fondamento nell’ambito della funzione statale.

La violazione di un diritto soggettivo rinviene la sua naturale protezione nello strumento giurisdizionale, quale mezzo attraverso cui lo Stato applica la legge generale ed astratta al caso concreto, verificando e (eventualmente) ripristinando una situazione precedentemente lesa attraverso l’emanazione di un provvedimento tipico.

 

Effettività della tutela e mezzi alternativi al giudizio

Così delineato, il quadro della necessità della difesa dei diritti garantita dal giudice mediante il processo civile, non può ritenersi completo. L’esigenza di effettività della tutela richiede che la realizzazione di interessi insoddisfatti, così come la stessa applicazione della norma al caso concreto, possa conseguirsi anche per altra via, diversa da quella giurisdizionale.

L’attuazione del diritto da parte dell’attore, invero, non comporta inevitabilmente il ricorso all’autorità giudiziaria statale, ben potendo coinvolgere anche gli strumenti (appunto) alternativi alla tutela giurisdizionale. Tali mezzi si affiancano alla via ordinaria quali soluzioni cui attingere in caso di bisogno, essendo “equivalenti giurisdizionali” e quindi astrattamente in grado di garantire, tra le altre, le tutele di cui all’art. 24 della Costituzione. Le controversie possono, così, risolversi anche mediante un componimento diretto fra le parti, dando vita ad un’”autocomposizione”, finalizzata all’eliminazione del conflitto attraverso un atto di disposizione, in luogo dell’ordinario atto di mero accertamento, ad opera degli stessi litiganti. Autocomposizione che può avere origine da un provvedimento semplice in termini di rinuncia e riconoscimento, per la produzione dei cui effetti è richiesta una mera manifestazione di volontà di una delle parti, oppure da un atto complesso (la transazione) divenendo così necessario il consenso della controparte.

Le parti hanno altresì la facoltà di ricorrere alla “eterocomposizione” per risolvere la loro contesa, mediante il deferimento della lite ad appositi arbitri ai quali viene così attribuito il potere di emanare una decisione avente forza autoritativa per i soggetti interessati.

Tra i su descritti rimedi stragiudiziali, si inserisce la conciliazione nella quale l’attività del soggetto terzo mira ad avvicinare i litiganti attraverso il suo consilium, in modo da concludere agevolmente la controversia.

Secondo una classificazione anglosassone, tali fenomeni eterogenei rappresentano le Alternative Dispute Resolution (ADR), uniti dal criterio negativo dell’estraneità rispetto alla potestà giurisdizionale statale.

Da quanto fin qui esposto, emerge con chiarezza che il sistema giuridico offre la possibilità ai consociati di avvalersi dei metodi alternativi alla tutela giurisdizionale al fine di raggiungere il medesimo risultato che si sarebbe potuto ottenere con la pronuncia della sentenza.

Per la maggior parte delle ipotesi, la scelta di usufruire di tali strumenti sostitutivi della giurisdizione è lasciata alla libera determinazione delle parti, salvo diversamente stabilito dalla legge. Il legislatore demanda alla parte la facoltà di scelta circa il mezzo maggiormente adeguato alle pretese che intende far valere, impegnandosi, nel contempo, a garantire l’attuazione delle garanzie minime processuali necessarie al fine di dare attuazione all’effettività della tutela al diritto che si assume leso.

La necessità di offrire una pluralità di mezzi volti a soddisfare la parte danneggiata trova la propria fonte non solo nel citato art. 24 Cost. così come interpretato dalla Corte Costituzionale, ma anche all’interno del panorama europeo. Invero, l’opera compiuta dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Strasburgo è stata determinante proprio con riguardo alla tematica dell’effettività della tutela dei diritti. La giurisprudenza europea, infatti, non si è limitata a circoscrivere il quadro delle garanzie processuali operanti nel giudizio, ma ha ampliato le tutele a partire dall’evidenziare la necessità di estendere i contenuti del diritto al processo. In particolare, i richiami agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, hanno permesso di spostare l’accento dal diritto al processo strettamente inteso, al diritto ad un rimedio adeguato.

Nel nostro ordinamento, pertanto, in virtù dell’applicazione diretta della CEDU per effetto del Trattato di Lisbona del 2009 e del nuovo art. 6 TUE, il rimedio giurisdizionale garantito dall’art. 24 Cost. si è arricchito di contenuti e ha assunto una più ampia connotazione in grado di comprendere un vero e proprio diritto ad un rimedio effettivo, applicabile anche ai mezzi stragiudiziali.

La crescente necessità di garantire alla parte il rispetto di dettagliate procedure anche in sede stragiudiziale, si affianca alla progressiva diffusione di tali mezzi, la cui analisi non può prescindere dallo stato di grave crisi in cui versa la giustizia civile. Una delle cause principali che hanno portato alla ricerca di percorsi alternativi al processo, è certamente l’eccessiva durata degli stessi, in grado di scoraggiare la parte nell’affrontare ingenti sforzi economici che richiederebbe l’intero percorso della via giudiziale.

Tuttavia, a differenza di altre realtà sociali, prima fra tutte quella statunitense, l’utilizzo del percorso stragiudiziale ha evidenziato la presenza di rilevanti ostacoli, anche culturali, come la convinzione di dover ricorrere, assistiti da un avvocato di fiducia, all’autorità giudiziaria in quanto organo principe per dirimere le controversie civili insorte tra i membri della collettività, oppure il timore che gli strumenti extragiudiziali siano inadeguati e privi di quella autorevolezza in grado di soddisfare le esigenze di certezza delle parti.

Orbene, il ruolo di spicco che la giurisdizione ha assunto nel corso degli anni, rappresenta il rimedio al quale il cittadino, che lamenta una lesione dei propri diritti e ne domanda il ristoro, intende fare affidamento per ottenere la tutela processuale corrispondente alla propria situazione sostanziale.

Tuttavia, le accennate difficoltà in tema di lunghezza media dei processi soprattutto civili, fanno emergere progressivamente esigenze di tutela proprio in relazione a quella effettività dei diritti che viene lesa nella sua essenza quando un apparato giudiziario non è in grado di offrire una risposta in tempi brevi e certi al cittadino.

 

“Fuga dalla giurisdizione”

La crisi di effettività della giurisdizione ordinaria che ne consegue, ed il diffuso malcontento unito all’insoddisfazione per il lento procedere del processo civile, hanno portato ad una crescente sfiducia della collettività nei riguardi delle istituzioni giurisdizionali (Scamuzzi, 1896). Inoltre, la necessità di alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari e l’aumento della litigiosità dei cittadini (la c.d. litigation explosion), hanno contribuito all’allungamento della durata dei giudizi, con una conseguente lesione del diritto alla ragionevole durata dei processi (Chiarloni, 2000). Se a tutto ciò si aggiunge che le spese sostenute dalle parti per la difesa tecnica, unite a quelle processuali, rischiano di essere superiori al valore della causa, emerge così un’irragionevolezza anche sul piano economico che porta il cittadino alla rinuncia della tutela.

Ecco, dunque, che la via stragiudiziale può risultare una strada più celere, economica e, quindi, maggiormente adeguata alle esigenze del cittadino, al fine di consentire un più facile accesso alla giustizia per determinate categorie di cittadini.

La ricerca di garantire la soddisfazione del diritto di accesso alla giustizia e del diritto al processo, estensivamente inteso come diritto ad un rimedio adeguato, ha spinto il legislatore a promuovere tali forme di tutela che si pongono come alternative alla giurisdizione, tanto da inaugurare un fenomeno cui è stato attribuito il nome di “fuga dalla giurisdizione”.

L’alternativa stragiudiziale, per potere essere appetibile dalle parti, deve comunque offrire un’adeguata tutela, vanificando altrimenti il suo rappresentare una diversa via rispetto all’autorità giudiziaria. La parte che decide di intraprendere il percorso stragiudiziale, dovrà, dunque, avere la garanzia che verranno a lui assicurate le tutele procedurali proprie di un mezzo che comunque è finalizzato alla produzione di un provvedimento autorevole emesso da un organo terzo e imparziale.

Il ricorso alle forme di risoluzione alternativa delle controversie, non deve in alcun modo sacrificare le garanzie che spettano alle parti, né comportare la diffusione di una giustizia privata ineguale. Fermo restando il diritto di impugnare davanti ad un giudice le decisioni che si reputano ingiuste, la sfida che si presenta al legislatore sembra quella di incentivare meccanismi sostanziali e procedurali alternativi alla via ordinaria soprattutto in settori particolarmente sensibili quali quelli coinvolgenti i lavoratori, assicurando, al contempo, imparzialità, competenza e garanzie dei diritti (di difesa, primo fra tutti) anche nei giudizi “privati”.

 

Riferimenti bibliografici

  • Calamandrei P. (1943), Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, vol. I, Padova, CEDAM.
  • Cappelletti M. e V. Vigoriti (1971), “I diritti costituzionali delle parti nel processo civile italiano”, Riv. dir. proc., 604.
  • Carnelutti F. (1936), Sistema del diritto processuale civile, vol. I, Padova, CEDAM.
  • Chiarloni S. (2000), “Stato attuale e prospettive della conciliazione stragiudiziale”, Riv. trim. dir. proc. civ., 447.
  • Chiovenda G. (1935), Istituzioni di diritto processuale civile, vol. I, Napoli, Jovene.
  • Oriani R. (2008), Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, Editoriale Scientifica.
  • Pagni I. (2016), “La giurisdizione tra effettività ed efficienza”, Dir. proc. Amm.. II, p. 401.
  • Punzi C. (2010), Il processo civile. Sistema e problematiche, vol. I, Torino, Giappichelli.
  • Scamuzzi L. (1896), voce “Conciliatore e conciliazione giudiziaria”, Dig. it., III, 38.
  • Scarselli G. (2000), “L’imparzialità del giudice e il suo controllo”, Foro it., I, 772.

 

Suggerimenti alla lettura

  • Allorio E. (1957), “L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale”, Problemi di diritto, vol. I, 53.
  • Andrioli V. (1973), Lezioni di diritto processuale civile, vol. I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
  • Capponi B. (1989), “‘Giudice di pace’ e ‘arbitrato’ nella riforma del processo civile”, Giust. Civ., II, 360.
  • Chiarloni S. (1966), “La conciliazione stragiudiziale come mezzo alternativo di risoluzione delle dispute”, Riv. proc. civ., 699.
  • Pagni I. (2016), “L’effettività della tutela in materia di lavoro”, Riv. It. Dir. Lav., 2016, II, p. 209.
  • Redenti E. (1953), Diritto processuale civile, vol. I, Milano, Giuffrè.
  • Taruffo M. (1980), La giustizia civile in Italia dal 700 ad oggi, Bologna, Il Mulino.
  • G. Verde (1999), Profili del processo civile, vol. I, Napoli, Jovene.

 

* Articolo tratto dalla Tesi di Dottorato di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, Fondazione Universitaria “Marco Biagi” - Università di Modena e Reggio Emilia, di Medea Bertolani, L’effettività delle tutele in materia laburistica, con particolare riguardo ai mezzi alternativi al giudizio, XXX ciclo, 2018. 

Medea Bertolani
Medea Bertolani è Avvocato presso l'Ufficio Relazioni Istituzionali e Affari Legislativi di Confindustria Emilia-Romagna, dove svolge attività di rappresentanza istituzionale e legislativa nelle materie di interesse delle imprese, in particolare con riguardo a lavoro, sicurezza, ambiente e privacy. Ha ottenuto il Dottorato di ricerca (ciclo XXX) con una tesi in Procedura Civile e Diritto del Lavoro presso la Fondazione Universitaria Marco Biagi.

Progetto realizzato da

Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali

Con il contributo di

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena