Tutele per i ciclo-fattorini
Dettato normativo
La legge 2 novembre 2019 n. 128 di conversione del D.L. 3 settembre 2019 n. 101 è attualmente l’unica legge in tema di piattaforme digitali di lavoro e in particolar modo a tutela dei ciclo-fattorini. La legge apporta tre principali novità: ribadisce, come aveva già deciso la Corte d’appello di Torino, che, se ne hanno i requisiti, possono rientrare nel lavoro etero-organizzato anche le ipotesi in cui “le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme, anche digitali”; lima le differenze tra la etero-organizzazione, ex art. 2 del d.lgs.81/2015, e le collaborazioni coordinate e continuative, ex art.409, n.3, c.p.c.; infine, per il caso in cui il lavoro sia qualificato come autonomo, introduce ex novo alcune tutele settoriali riservate ai soli ciclo-fattorini, appunto, autonomi (De Minicis et al., 2019).
Definizioni e forma
Il Legislatore fornisce anche una definizione di “piattaforma digitale” e cioè: “i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione”. Interessante è, innanzi tutto, l’introduzione della forma scritta dei contratti individuali di lavoro e l’obbligo per il committente di fornire ai lavoratori tutte le informazioni utili alla tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. Il mancato rispetto di questi obblighi è duramente sanzionato: una annualità dell’ultima retribuzione.
Determinazione del salario
La legge poi affida la determinazione del compenso complessivo ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, i quali dovranno comunque tener conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. In assenza di queste previsioni collettive, è stabilita una disciplina legale minima inderogabile: i ciclo-fattorini non potranno essere retribuiti con il cottimo ed è previsto un compenso minimo orario da parametrare sui minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini, o equivalenti, sempre sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Non derogabile, invece, sembra il diritto a un’indennità integrativa (non inferiore al 10%), ove la prestazione sia resa di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche avverse. In questo caso il rinvio alla fonte collettiva è solo eventuale, in mancanza interviene un decreto ministeriale, e comunque concerne solo il quantum.
Disciplina antidiscriminatoria
Di grande rilievo è anche l’estensione ai ciclo-fattorini della disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore riservata al lavoro subordinato; un’immediata ed esplicita applicazione della disciplina antidiscriminatoria consiste nella previsione di un divieto di quelle condizioni generali di contratto, diffuse nella prassi commerciale, che escludono dalla piattaforma o riducono le occasioni di lavoro in caso di mancata accettazione della chiamata. Vista la particolare tipologia di lavoro, che comporta un grande flusso di dati, il Legislatore si è preoccupato anche di ribadire che i dati personali dei lavoratori che svolgono attività attraverso le piattaforme digitali devono essere trattati in conformità al Regolamento UE n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Copertura assicurativa
Il legislatore riconosce ai ciclo-fattorini esplicitamente la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed il committente è anche tenuto ad applicare le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La legge ha differito l’applicazione di tale disciplina al gennaio 2020, mentre la disciplina del compenso deve ancora entrare in vigore, poiché occorre attendere il novembre 2020. Tuttavia, alcuni aspetti della norma sono entrati subito in vigore, per rafforzare le tutele giuslavoristiche dei ciclo-fattorini e di tutto il lavoro tramite piattaforma, ovvero la qualificazione giudiziaria quale lavoro autonomo etero-organizzato. Infatti, in primo luogo, è ripreso l’orientamento della sentenza della Corte di Appello di Torino che riformava parzialmente l’orientamento del Tribunale di Torino, e quindi ribadito che nell’ambito dell’etero-organizzazione possono rientrare anche le attività “le cui modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante anche piattaforme digitali”, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato, come poi confermato dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 1663/2020 (Passarelli, 2020).
Differenze con le collaborazioni coordinate e continuative
In secondo luogo, soprattutto in sede di conversione, sono state sostanzialmente limate, le differenze tra le prestazioni etero-organizzate e collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c. È utile riportare soltanto un breve cenno al contenuto della sentenza della Cassazione n.1663/2020 sopra richiamata, che si è orientata definitivamente sul caso Foodora, riconoscendo ai lavoratori, l’intera disciplina del lavoro subordinato, interpretando l’art.2 del d.lgs.81/2015 come una norma anti-elusiva, che in un’ ottica di prevenzione, ha voluto estendere l’intera disciplina del lavoro subordinato in tutti i casi in cui siano presenti alcuni “elementi significativi” quali la personalità, continuità ed etero-organizzazione, sufficienti a giustificare l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Ma soprattutto, in tale prospettiva, la Corte ha evidenziato che non è quindi rilevante per il giudice procedere alla qualificazione giuridica, subordinazione o autonomia di queste forme di collaborazione, poiché “per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato”. A sostegno di tale tesi la Corte di Cassazione ha citato anche la legge n.128/2019 che, come detto, oltre a dare una specifica disciplina per i ciclo-fattorini, amplia la nozione di lavoro etero-organizzato e quindi rende più semplice l’applicazione della disciplina rimediale, ovvero la tutela prevista per il lavoro subordinato.
Riferimenti bibliografici
- De Minicis M., S. Donà, N. Lettieri e M. Marocco (2019), “Disciplina e tutela del lavoro nelle digital labour platform. Un modello di tecno-regolazione”, Economia & Lavoro, 3, 89-106.
- Santoro G.P. (2020), “Sui lavoratori che operano mediante piattaforme anche digitali, sui riders e il ragionevole equilibrio della Cassazione 1663/2020”, WP Massimo D’Antona, 411.
Suggerimenti di lettura
- Barbieri M. (2019), “Della subordinazione dei ciclofattorini”, Labour and Law Issues, 5(2), 1-56.
- Del Punta R. (2019), “Sui ‘riders’ e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente”, Rivista italiana di diritto del lavoro, 38(2), 358-367
- Garofalo D. (2020), “La prima disciplina del lavoro su piattaforma digitale”, Il lavoro nella giurisprudenza, 28(1), 5-12.
- Perulli A. (2020), “Il diritto del lavoro ‘oltre la subordinazione’: le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime per i riders autonomi”, WP Massimo D’Antona, 410.